STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 3 dicembre 2022
OGGETTO: Indennità una tantum da 150 euro erogata dall’Inps.
Spettabile Azienda,
il D.L. 144/2022 ha previsto la corresponsione diretta da parte dell’Inps di un’indennità una tantum pari a 150 euro in favore dei pensionati e di altre categorie di soggetti:
· residenti in Italia al 1° novembre 2022, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, in possesso di un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro;
· lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di 200 euro;
· coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015;
· percettori, nel corso del 2022, dell’indennità di disoccupazione agricola, di competenza del 2021;
· titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dottorandi e assegnisti di ricerca con contratti attivi al 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata, non pensionati e con un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
· beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021, e dall'articolo 42, D.L. 73/2021;
· soggetti già beneficiari delle indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022;
· ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza nei quali non sia presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui all’articolo 19, commi 1-15, D.L. 144/2022.
La medesima indennità è erogata dall’Istituto previa domanda degli interessati:
· ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e purché abbiano un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
· ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (Fpls) che nel 2021 hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, purché abbiano un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
Con la circolare n. 127/2022 l’Inps ha fornito le istruzioni applicative per il riconoscimento delle suddette indennità.
Pensionati
Anche qualora il soggetto abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio oppure abbia diritto all’indennità una tantum sia ai sensi dell’articolo 18 che ai sensi di uno o più commi dell’articolo 19 in esame, potrà beneficiare dell’indennità una sola volta. In particolare, nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio è corrisposto d’ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.
L’indennità è incompatibile con l’incremento di 150 euro per i lavoratori autonomi previsto dall’articolo 20, D.L. 144/2022, ed è riconosciuta d’ufficio nel corso del mese di novembre 2022.
Se l’interessato riceve l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale, ma è consapevole che i redditi dell’anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta, da inoltrare, in via telematica, con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.
L’Inps eroga l’indennità una tantum in via provvisoria e il consolidamento del diritto al riconoscimento della stessa si attua solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche. In caso di erogazione indebita sarà effettuato il recupero.
Lavoratori domestici
E’ prevista l’erogazione d’ufficio dall’Inps, nel mese di novembre 2022, dell’indennità nei confronti dei lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, D.L. 50/2022, a condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022.
Il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche in contanti presso lo sportello delle Poste in base a quanto a suo tempo indicato ai fini dell’erogazione dell’indennità del D.L. 50/2022. In caso di variazione di ufficio pagatore, l’Inps invita a dargliene tempestiva comunicazione accedendo al medesimo sistema utilizzato a suo tempo per la presentazione della domanda.
Beneficiari del reddito di cittadinanza
L’indennità è corrisposta d'ufficio, nel mese di novembre 2022, attraverso la Carta Rdc, unitamente alla rata mensile di competenza, salvo che nel nucleo sia presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 18 e all’articolo 19, commi 1-15, D.L. 144/2022.
L’Istituto procederà a effettuare i necessari controlli, anche a campione, al fine di assicurare la sussistenza dei requisiti e la spettanza delle indennità erogate.
Altre categorie di soggetti
L’articolo 19, commi 9, 10 e 12, D.L. 144/2022, prevede il riconoscimento dell’indennità una tantum a favore degli assicurati che percepiscono per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015, a favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, nonché a favore dei lavoratori che sono stati destinatari delle c.d. indennità Covid-19, di cui dall'articolo 10, commi 1-9, c.d. Decreto Sostegni e dall'articolo 42, Decreto Sostegni-bis.
I successivi commi 11, 13 e 14 del medesimo articolo 19 riconoscono, a domanda, l’indennità in favore delle seguenti categorie di lavoratori che soddisfano i previsti requisiti:
· collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi e assegnisti di ricerca;
· lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
· lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Infine, l’articolo 19, comma 15, D.L. 144/2022, riconosce l’indennità a favore dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell’indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022.
Le indennità di cui all’articolo 19, commi 9-15, D.L. 144/2022, sono compatibili con l’incremento di 150 euro previsto dall’articolo 20, D.L. 144/2022, a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Pertanto, ai lavoratori autonomi e liberi professionisti – qualora ammessi all’indennità di cui all’articolo 33, D.L. 50/2022, e in presenza del previsto requisito reddituale – l’indennità è erogata in unica soluzione nella misura di 350 euro e il pagamento è effettuato prima dell’erogazione delle indennità di cui all’articolo 19, commi 9-15, D.L. 144/2022.
Le indennità sono erogate dall’Inps successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di novembre 2022.
L’Istituto procederà a effettuare i necessari controlli, anche a campione, al fine di assicurare la sussistenza dei requisiti e la spettanza delle indennità erogate.
Presentazione della domanda
L’indennità è erogata d’ufficio dall’Inps ai soggetti titolari, nel mese di novembre 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità, nonché a favore dei lavoratori che hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola in competenza anno 2021, a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità Covid-19 di cui al D.L. 41/2021 e al D.L. 73/2021, nonché a favore dei lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio beneficiari dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro di cui all’articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022. I suddetti lavoratori, pertanto, non devono presentare domanda, ma la stessa è erogata dall’Inps.
Per quanto concerne, invece, i lavoratori potenziali destinatari dell’indennità di cui all’articolo 19, commi 11, 13 e 14, D.L. 144/2022, i medesimi devono presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto fino al 31 gennaio 2023.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda. Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi descritte sono le seguenti:
· Spid almeno di livello 2 o superiore;
· Carta di identità elettronica 3.0 (Cie);
· Carta nazionale dei servizi (Cns).
In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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